L’art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (art.2, comma 37), ha riconosciuto per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa espressa opzione valida per un’unica consultazione, agli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno 3 mesi all’interno dei quali ricadano le date delle consultazioni, nonché ai familiari con loro conviventi.
Il comma 2, del predetto art. 4-bis, come ultimo modificato dall’art. 6, comma 2, lettera a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede che l’opzione per il voto per corrispondenza pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale e, quindi, entro il 7 maggio 2025, utilizzando il modello allegato.
Pagina aggiornata il 10/04/2025