Descrizione
Con il nuovo Codice del Terzo Settore, come si desume dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7180 del 28.05.2021, gli enti che si avvalgono di volontari non occasionali, hanno l'obbligo di iscriverli in un apposito registro il quale deve essere numerato progressivamente a cura del richiedente e bollato in ogni foglio da un notaio o dal Segretario Comunale (del Comune ove ha sede l’associazione di volontariato).
La procedura da seguire è la seguente:
- Richiesta dell'associazione di vidimazione del Registro (si allega modulo di domanda) con allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, Statuto dell'Associazione e Registro da vidimare.
- Protocollazione della richiesta e restituzione della ricevuta di protocollo al richiedente.
- Ogni pagina del registro deve essere preventivamente numerata a cura del richiedente.
- Nei registri rilegati devono essere riportati sulla copertina la denominazione dell'Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro.
- Nei registri a fogli mobili, devono essere riportati su tutte le pagine la denominazione dell'Associazione, il codice fiscale e il tipo di registro (registro dei volontari) e deve essere annullato il retro dei fogli nel caso non venga utilizzato.
La vidimazione del registro, con le modalità sopra descritte, è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne un'alterazione dei contenuti.
I registri vidimati verranno restituiti nel temine di 10 giorni dalla consegna.